Il trust? Cominciamo a parlarne

Articolo pubblicato su “San Marino Fixing” n° 41 del 6 novembre 2009

CIS_Arnaldo Antonini_Silvia Zomegnan

La situazione difficile del settore finanziario sammarinese necessita un ripensamento generale del sistema. È necessario andare a sostituire quello che verrà perso, come appeal, in questa fase di transizione, e si deve ragionare su un periodo di medio termine.

Nei giorni scorsi il Segretario di Stato per le Finanze Gabriele Gatti, a nome del Congresso di Stato, ha affermato che probabilmente già nel Consiglio Grande e Generale di novembre dovrebbero venire portati in prima lettura due importanti progetti di legge: quello che va a revisionare e migliorare l’istituto del trust e quello che va ad affrontare gli sviluppi inevitabili dell’istituto dell’affidamento fiduciario.

Il trust è una materia delicata, e poco conosciuta.

Il trust è nato nel quadro giuridico del Common law, con una matrice britannica, e ha il compito di regolare diversi rapporti giuridici. In Italia è entrato nell’ordinamento giuridico nel luglio del 1985, con l’adesione alla Convenzione dell’Aja, in vigore dal 1992. San Marino ha introdotto il quadro giuridico necessario per dotare il proprio ordinamento di una specifica disciplina in materia di trust con la legge numero 37 del 17 marzo 2005. Che cosa è il trust lo spieghiamo nel servizio a fianco, per avere il polso della situazione invece ci siamo rivolti a chi principalmente, sul Titano, si occupa di questo settore. I dati parlano abbastanza chiaro in questo senso: da quando la legge ha aperto la strada al trust, sino all’inizio dell’estate (e da allora la situazione non è certo cambiata radicalmente), i trust posti in essere erano 17 in tutto. Di questi, 15 vedono il Credito Industriale Sammarinese ricoprire il ruolo di trustee (3 sono stati estinti, 12 sono ancora operativi) e i rimanenti 2 sono stati messi in campo, fra l’altro entrambi nel primo periodo, da altri soggetti.

“Il nostro istituto di credito – spiega Arnaldo Antonini, Direttore Generale del Credito Industriale Sammarinese – ha creduto sin dall’inizio, nel 2005, alle opportunità di sviluppo di questo settore. La nostra banca ha investito in termini di tempo e risorse sul trust, nonostante la perplessità iniziale di molti, facendo formazione ai propri dipendenti, avvalendosi anche della collaborazione dei migliori professionisti e al momento risulta uno dei pochi soggetti finanziari, a San Marino, ad avere di fatto il know-how per assumere il ruolo di trustee: lo dicono i numeri”.

Se la politica punta molto sul trust (bisogna dare atto del fatto che la normativa sammarinese è l’unico testo giuridico in lingua italiana sull’argomento), forse però è opportuno fare i giusti distinguo.

“Il trust – prosegue il Direttore Antonini – è un servizio, un istituto, che deve essere conosciuto approfonditamente, e quindi fornito al cliente che ne ha le reali necessità. Il trust insomma non è un prodotto per tutti e non può essere proposto in ogni circostanza. Malgrado questo, tuttavia, il bacino di potenzialità per San Marino è notevole”.

Vista l’attuale situazione, San Marino non può gettarsi con leggerezza nel settore dei trust.

“È importante l’approccio – spiega ancora il Direttore – non si può pensare infatti che questa sia la panacea di tutti i problemi del sistema finanziario sammarinese. Il trust non può essere considerato una sorta di mandato fiduciario. È un istituto che ha una casistica strettamente individuale e che non si può utilizzare indiscriminatamente solo per sopperire al minor reddito derivante dallo scudo fiscale”.

Al CIS, ad occuparsi dei trust, è principalmente la dottoressa Silvia Zomegnan (nella foto assieme al Direttore Antonini), che sottolinea un fatto importante: “Se dal 2005 ad oggi sono stati messi in piedi 17 trust a San Marino, un numero piuttosto esiguo, un motivo c’è, e non va ricercato nella restrittività e nella severità della normativa sammarinese ma è insito nella natura stessa del trust, che non può essere proposto in maniera semplice al cliente. Faccio presente infatti che per ogni trust occorrono mesi di confronti con il cliente e con i professionisti coinvolti nell’operazione”. Tutt’altro che una mera compilazione di moduli prestampati, insomma.

“E poi dobbiamo sottolineare un altro aspetto importante che rappresenta un punto di forza della normativa di San Marino – prosegue la dottoressa Zomegnan -. Il trust sammarinese infatti è estremamente rigoroso perché viene affidato a soggetti vigilati, che a loro volta possono comunque avvalersi della consulenza di professionisti relativamente ad atti da stipulare. Per quello che riguarda il ruolo del trustee, la legge implica una responsabilità fortissima, che in ben poche altre leggi si ravvisa. È un aspetto di tutela, questo, che fornisce un valore aggiunto all’istituto del trust sammarinese”.

ECCO COS’E’

UN RAPPORTO GIURIDICO PER L’AFFIDAMENTO DI BENI CON UNO SPECIFICO FINE

Se proprio si vuole tradurre il termine “trust”, la parola che in italiano più si avvicina al significato intrinseco di questo istituto giuridico proveniente dal mondo anglosassone è “affidamento”. Si tratta in buona sostanza di uno strumento complesso di pianificazione e gestione patrimoniale basato appunto sulla “fiducia”. Uno strumento che in Italia negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo significativo, e che vede la legislazione sammarinese all’avanguardia. La legge numero 37 del 17 marzo 2005, che disciplina in maniera sistematica i trust della Repubblica di San Marino, rappresenta infatti il primo documento del genere in lingua italiana; tale legge sarà presto riformulata: il nuovo testo potrebbe passare in Consiglio Grande e Generale in prima lettura già nel mese di novembre.

COS’È UN TRUST

Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata in Italia nel 1992) che introduce il trust nell’ordinamento della penisola, si stabilisce (articolo 2) che con il termine trust si debbano intendere i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o “mortis causa”, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario oppure per uno specifico fine. Le possibilità di utilizzo di un trust sono estremamente varie, ma prima di tutto va detto che il trust è assolutamente plasmabile sulle specifiche esigenze del beneficiario. Questo strumento può essere utilizzato per raggiungere molteplici finalità nella gestione, l’amministrazione e la protezione di patrimoni, nella soluzione di vicende successorie (integra e rafforza le disposizioni testamentarie), in ambito aziendale, e può inoltre offrire vantaggi di carattere fiscale. In linea teorica possono essere conferiti in un trust tutti i beni mobili o immobili e tutti i diritti reali che appartengono a persone fisiche e/o a società (ad esempio titoli di credito, conti bancari, azioni societarie, opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, immobili, ma l’elenco è estremamente lungo e comprende non solo la piena, ma anche la nuda proprietà).

I SOGGETTI DEL TRUST

Alla costituzione e alla gestione di un trust, intervengono generalmente tre soggetti: il disponente (o settlor), il trustee (gestore) e il beneficiario.

Un trust si crea quando un soggetto (disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (il trustee), che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (il beneficiario o i beneficiari), a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

Il settlor o disponente è il proprietario dei beni che vengono ceduti al trustee: una volta che viene costituito un trust, e le disponibilità finanziarie sono state trasferite dal settlor al trustee, il disponente può dichiarare giuridicamente di non possederle più: questo fa del trust uno strumento di straordinaria efficacia per proteggere le disponibilità finanziarie e i beni dalle eventuali ipotetiche pretese da parte di terzi.

Il trustee invece è il “direttore” ufficiale del trust. Quello del trustee è un ruolo di assoluta fiducia, anche perché di fatto il settlor gli trasferisce le proprie disponibilità finanziarie e i propri beni, che il trustee amministrerà ufficiosamente su istruzione del settlor suo cliente. Nello specifico, la legge sammarinese che disciplina il trust prevede per il trustee importanti requisiti oggettivi: il trust amministrato a San Marino deve avere per trustee almeno un soggetto autorizzato residente a San Marino, o un soggetto qualificato estero di un Paese che opera in condizioni di reciprocità. Il trustee deve inoltre esser una società di capitali (bancaria, finanziaria, fiduciaria) allo scopo di osservare precise regole di condotta e standard professionali normati dalla legge stessa, con specifiche e dettagliate responsabilità del trustee.

Il beneficiario invece è la persona che riceverà alla fine le disponibilità finanziarie del trust: anche lo stesso settlor può essere il beneficiario del trust.

LA “CHIAVE” DEL TRUST

Che cosa caratterizza il punto di forza del trust? La “segregazione” dei beni trasferiti dal disponente al trustee, con la piena “separazione dei patrimoni”. Una volta creato un trust infatti tali beni non sono più soggetti alle pretese di creditori del disponente (poiché non fanno più parte del suo patrimonio), dei creditori personali del trustee (poiché non li deterrà a titolo personale ma appunto in qualità di trustee) né dei beneficiari (almeno sino a quando non riceveranno tali beni dal trustee).

Loris Pironi